Grandi novità per quanto riguarda il Superbonus. Il nuovo decreto legge cambia tutto. Ecco come: cosa sta succedendo
Il 16 febbraio scorso è entrato in vigore il decreto legge n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa si è puntato a regolamentare e controllare la cessione dei crediti, mettendo norme più stringenti sui crediti di imposta edilizi (dal 50 al 110%) che sino ad ora avevano pochi paletti e limitazioni.
Si dovrà dire addio dunque alla libera cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi. A partire dal 17 Febbraio queste operazioni sono possibile solo a determinate condizioni, molto più stringenti rispetto al passato.
Superbonus, stop al credito d’imposta
Come detto, in seguito all’innalzamento dei pressi dei servizi delle imprese edilizie, il Governo ha deciso di mettere fine allo sconto sul la cifra dei bonus edilizi 2023 per mezzo di cessione di credito d’imposta. La stessa decisione è stata presa per lo sconto in fattura. Questo per via della lievitazione dei costi sul bilancio statale Possono essere utilizzati i bonus edilizi solo a determinati condizioni.
Questi bonus possono essere utilizzati solo in compensazione da parte del cittadino che ne fa richiesta tramite 730 e quando la spesa è già stata sostenuta. Gli edifici potranno essere riqualificati solo in caso di redditi e Irpef sufficienti.
Credito d’imposta, quali sono le eccezioni
Lo sconto in fattura o la cessione dei crediti con il Superbonus può essere richiesta se gli interventi edilizi agevolati al 110% entro il 16 febbraio 2023 hanno la data di inizio dei lavori asseverata (Cila, art. 119, comma 13-ter, 19 maggio 2020, n. 34);
la delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori e la Cila, nel caso si tratti di lavori da effettuare sui condomini; l’istanza per l’acquisizione del relativo titolo abilitativo richiesto dalle normative vigenti, in caso di interventi per la demolizione e la ricostruzione degli edifici (demo-ricostruzione).
Niente bonus invece per interventi che riguardano la riqualificazione energetica e/o la ristrutturazione di primo livello delle parti comuni dei condomini, con una spesa che parte dai 200mila euro; interventi antisismici con demolizione parziale o integrale delle parti comuni dei condomini o nei centri abitati con rischio sismico 1,2 e 3; la sostituzione dell’isolamento termico dell’involucro di un immobile fino a 60mila euro di spesa (per ciascuna unità immobiliare in caso di condominii); lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; sostituzione di impianti esistenti con nuove pompe di calore ed impianti ibridi o geotermici; installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo con impianti di microgenerazione; eliminazione delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria e/o con età superiore ai 65 anni;
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Stop allo sconto in fattura anche per bonus ristrutturazione, bonus facciate,
sisma bonus. Potranno usufruirne invece chi presenta la richiesta del titolo abilitativo, la data di avvio dei lavori già iniziati (per gli interventi dove non è richiesta una forma di autorizzazione); il contratto preliminare registrato;
o il contratto di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di un immobile.